Art. 123 
                Durata dei patti e diritto di recesso 
 
  1. I patti indicati nell'articolo 122, se a tempo determinato,  non
possono avere durata superiore a tre anni e  si  intendono  stipulati
per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; 
i patti sono rinnovabili alla scadenza. 
  2. I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in
tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con  un  preavviso
di sei mesi. Al recesso si applica l'articolo 122, commi 1 e 2. 
  3. Gli azionisti che intendano aderire  a  un'offerta  pubblica  di
acquisto o di scambio promossa ai sensi  degli  articoli  106  o  107
possono recedere senza preavviso  dai  patti  indicati  nell'articolo
122. La dichiarazione di recesso non produce effetto  se  non  si  e'
perfezionato il trasferimento delle azioni.