(Allegato F-art. 93)
 
                              Art. 93. 
 
  Sono a carico dello Stato le opere che hanno per unico  oggetto  la
navigazione dei fiumi, laghi e grandi canali coordinati ad un sistema
di navigazione, o la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine. 
 
  Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali
di proprieta' demaniale, quando altrimenti  non  dispongano  speciali
convenzioni.