Art. 94. Col concorso delle provincie e degl'interessati riuniti in consorzio lo Stato provvede: a) Alle opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti, parimente arginati, dal punto in cui le acque cominciano a correre entro argini, e quando tali opere provvedano ad un grande interesse di una provincia; b) Alle nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse, che si fanno a fine di regolare i medesimi fiumi; c) Ai canali di navigazione che interessano una o due provincie, e che non si legano ad altre comunicazioni per acqua.