(Allegato F-art. 94)
 
                              Art. 94. 
 
  Col  concorso  delle  provincie  e  degl'interessati   riuniti   in
consorzio lo Stato provvede: 
 
    a) Alle opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti, parimente
arginati, dal punto in  cui  le  acque  cominciano  a  correre  entro
argini, e quando tali opere provvedano ad un grande interesse di  una
provincia; 
 
    b) Alle nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse,  che
si fanno a fine di regolare i medesimi fiumi; 
 
    c) Ai canali di navigazione che interessano una o due  provincie,
e che non si legano ad altre comunicazioni per acqua.