(Allegato F-art. 95)
 
                              Art. 95. 
 
  Le spese per  le  opere  indicate  nell'articolo  precedente  vanno
ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei  consorzi,  per
una meta' a carico dello Stato, l'altra meta' per un quarto a  carico
della provincia o delle  provincie  interessate,  e  pel  restante  a
carico degli altri interessati. 
 
  Sono incluse nel riparto le spese di sorveglianza dei lavori  e  di
guardia delle arginature.