ART. 208 (R)
                        (Ufficio competente)

   1.  Se  non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle
norme  che  seguono  e  di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato
della  gestione  delle  attivita' connesse alla riscossione e' quello
presso  il  magistrato,  diverso  dalla  Corte  di cassazione, il cui
provvedimento  e'  passato in giudicato o presso il magistrato il cui
provvedimento e' divenuto definitivo.
   2.  Negli  articoli  6,  15,  16,  18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 del
decreto   legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  i  termini  "ente
creditore"  e  "soggetti creditori" non si riferiscono all'ufficio di
cui al comma 1.
 
          Nota all'art. 208:
              -  Il  decreto  legislativo  13 aprile  1999,  n.  112,
          recante "Riordino del servizio nazionale della riscossione,
          in   attuazione   della   delega   prevista   dalla   legge
          28 settembre  1998,  n.  337"  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1999, n. 97.