ART. 210 (R) (Discarico automatico) 1. Ai fini delle norme che seguono, il discarico automatico del credito iscritto a ruolo comporta l'eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tiene luogo dell'annullamento del credito previsto dall'articolo 265, comma 3, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Note all'art. 210: - Si trascrive il testo dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1999: "3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilita', totale o parziale, della quota, il concessionario e' automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.". - Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario. Si trascrive il testo dell'art. 265, comma 3: "L'annullamento dei crediti riguardanti le altre amministrazioni e' ordinato su proposta documentata dalle amministrazioni stesse, con decreto del Ministero delle finanze su conforme parere dell'avvocatura erariale, per le partite d'importo superiore alle lire 5.000.000 e per le partite superiori alle lire 40.000.000 su conforme parere dell'avvocatura stessa e del Consiglio di Stato.".