ART. 210 (R)
                       (Discarico automatico)

   1.  Ai  fini  delle norme che seguono, il discarico automatico del
credito  iscritto  a  ruolo  comporta  l'eliminazione dalle scritture
patrimoniali   dei   crediti   erariali,   secondo   quanto  previsto
dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112,   e   tiene   luogo   dell'annullamento   del  credito  previsto
dall'articolo 265, comma 3, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
 
          Note all'art. 210:
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 19, comma 3, del
          decreto legislativo n. 112/1999:
              "3.   Decorsi   tre   anni   dalla   comunicazione   di
          inesigibilita',   totale   o   parziale,  della  quota,  il
          concessionario      e'     automaticamente     discaricato,
          contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali
          i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.".
              -  Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento
          per  l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
          generale  dello  Stato)  e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario. Si
          trascrive il testo dell'art. 265, comma 3:
              "L'annullamento   dei   crediti  riguardanti  le  altre
          amministrazioni  e'  ordinato su proposta documentata dalle
          amministrazioni  stesse,  con  decreto  del Ministero delle
          finanze su conforme parere dell'avvocatura erariale, per le
          partite  d'importo  superiore  alle lire 5.000.000 e per le
          partite  superiori  alle lire 40.000.000 su conforme parere
          dell'avvocatura stessa e del Consiglio di Stato.".