Art. 297. (Valutazione di anzianita' per la promozione a vice rettore aggiunto di 1ª e 2ª classe) Ai fini del computo dell'anzianita' prescritta per l'ammissione agli scrutini per la promozione alle qualifiche di vice rettore aggiunto di 1ª e 2ª classe nella carriera direttiva dei convitti nazionali, il servizio prestato, in qualunque tempo, anche se interrotto, nel ruolo del personale insegnante e direttivo delle scuole elementari od in altri ruoli di insegnamento di corrispondente carriera, e' valutato in ragione della meta' e per non piu' di cinque anni.