Art. 297.
(Valutazione di anzianita'  per la promozione a vice rettore aggiunto
                         di 1ª e 2ª classe)

  Ai  fini  del  computo  dell'anzianita' prescritta per l'ammissione
agli  scrutini  per  la  promozione  alle  qualifiche di vice rettore
aggiunto  di  1ª  e  2ª  classe nella carriera direttiva dei convitti
nazionali,  il  servizio  prestato,  in  qualunque  tempo,  anche  se
interrotto,  nel  ruolo  del  personale  insegnante e direttivo delle
scuole elementari od in altri ruoli di insegnamento di corrispondente
carriera, e' valutato in ragione della meta' e per non piu' di cinque
anni.