Art. 96. Gl'interessati riuniti in consorzio provvedono alle opere e sostengono le spese: a) Per difendere le ripe dei fiumi non arginati, e delle loro diramazioni, ancorche' navigabili, come anche le rive dei torrenti dalle corrosioni che mettono in pericolo gl'interessi di molte possidenze; b) Per le arginature parziali di qualche tratto di fiume, e per quelle dei piccoli corsi di acqua d'interesse di un limitato territorio.