ART. 211 (R) 
                (Quantificazione dell'importo dovuto) 
 
   1.  In  applicazione  dell'articolo  3,  comma  1,   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto all'ufficio
quantifica l'importo dovuto per spese  sulla  base  degli  atti,  dei
registri, delle norme che  individuano  la  somma  da  recuperare,  e
prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali
per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative  pecuniarie  e
per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando  le  varie  voci
dell'importo complessivo. 
   2.  Il  funzionario  addetto   all'ufficio,   altresi',   corregge
eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte. 
 
          Nota all'art. 211:
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
          legislativo n. 237/1997:
              "1.  La  determinazione  delle  entrate  e'  effettuata
          dall'ufficio  dell'ente  creditore ovvero, limitatamente ai
          casi    in    cui    disposizioni    di   legge   prevedono
          l'autoliquidazione,  dal  soggetto interessato; con decreto
          dirigenziale sono approvati i modelli da utilizzare ai fini
          della riscossione e del versame".