ART. 212 (R)
                        (Invito al pagamento)

   1.  Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da
cui  sorge  l'obbligo  o,  per  le  spese  di  mantenimento,  cessata
l'espiazione  della  pena in istituto, l'ufficio notifica al debitore
l'invito  al  pagamento  dell'importo dovuto, con espressa avvertenza
che si procedera' ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento
entro i termini stabiliti.
   2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitivita'
del   provvedimento  da  cui  sorge  l'obbligo,  o  dalla  cessazione
dell'espiazione della pena in istituto, l'ufficio chiede la notifica,
ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile,
dell'invito al pagamento cui e' allegato il modello di pagamento.
   3.  Nell'invito  e' fissato il termine di un mese per il pagamento
ed  e'  richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento
entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
 
          Nota all'art. 212:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  137 del codice di
          procedura civile:
              "Art.  137. (Notificazioni). - Le notificazioni, quando
          non  e'  disposto  altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale
          giudiziario su istanza di parte o su richiesta del pubblico
          ministero o del cancelliere.
              L'ufficiale   giudiziario   esegue   la   notificazione
          mediante   consegna   al  destinatario  di  copia  conforme
          all'originale dell'atto da notificarsi.".