Art. 126 
                       Assemblea straordinaria 
 
  1. L'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita, in prima e
in seconda convocazione, con la  partecipazione  di  tanti  soci  che
rappresentano la parte di  capitale  indicata  rispettivamente  negli
articoli 2368, ultimo comma, e 2369, terzo comma, del codice civile. 
  2. L'assemblea straordinaria, se  i  soci  intervenuti  in  seconda
convocazione non rappresentano la parte del capitale  necessaria  per
la regolare costituzione,  puo'  essere  nuovamente  convocata  entro
trenta giorni. In tal caso il termine stabilito  dall'articolo  2366,
secondo comma, del codice civile e' ridotto a otto giorni. 
  3. In terza convocazione l'assemblea e' regolarmente costituita con
la presenza di un numero di soci che rappresentano piu' di un  quinto
del capitale sociale, se l'atto costitutivo non richiede una quota di
capitale piu' elevata. 
  4. L'assemblea straordinaria delibera, in prima,  seconda  e  terza
convocazione, con il voto  favorevole  di  almeno  i  due  terzi  del
capitale  rappresentato  in  assemblea.   L'atto   costitutivo   puo'
richiedere una maggioranza piu' elevata. 
  5. Restano ferme per le societa' cooperative  le  disposizioni  del
codice civile.