Art. 126 Assemblea straordinaria 1. L'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita, in prima e in seconda convocazione, con la partecipazione di tanti soci che rappresentano la parte di capitale indicata rispettivamente negli articoli 2368, ultimo comma, e 2369, terzo comma, del codice civile. 2. L'assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, puo' essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso il termine stabilito dall'articolo 2366, secondo comma, del codice civile e' ridotto a otto giorni. 3. In terza convocazione l'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentano piu' di un quinto del capitale sociale, se l'atto costitutivo non richiede una quota di capitale piu' elevata. 4. L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. L'atto costitutivo puo' richiedere una maggioranza piu' elevata. 5. Restano ferme per le societa' cooperative le disposizioni del codice civile.