Art. 128 
             Denuncia al collegio sindacale e al tribunale 
 
    1. L'articolo 2408, secondo comma, del codice civile si applica 
  quando la denuncia e' fatta da tanti soci che rappresentano  almeno
  il due per cento del capitale sociale. 
    2. La denuncia al tribunale prevista dall'articolo 2409, primo 
  comma, del codice civile puo' essere presentata da tanti  soci  che
  rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. 
    3. L'atto costitutivo puo' stabilire percentuali di capitale 
  inferiori a quelle previste dai commi 1 e 2. 
    4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del 
  T.U. bancario. 
 
          Nota all'art. 128: 
            - Per il testo dell'art. 70 del D.Lgs. 1 settembre  1993,
          n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e 
          creditizia), cfr. la nota all'art. 56.