(Allegato F-art. 100)
 
                              Art. 100. 
 
  I porti e gli scali sui laghi e fiumi sono a carico dei  comuni  in
cui sono collocati, o di piu' comuni riuniti in consorzio. 
 
  Qualora  questi  porti  o  scali   interessino   alla   navigazione
internazionale o ad una o piu' provincie, potranno essere  pareggiati
ai porti marittimi di terza o di quarta classe nei modi e  per  tutti
gli effetti in questa legge stabiliti.