Art. 100. I porti e gli scali sui laghi e fiumi sono a carico dei comuni in cui sono collocati, o di piu' comuni riuniti in consorzio. Qualora questi porti o scali interessino alla navigazione internazionale o ad una o piu' provincie, potranno essere pareggiati ai porti marittimi di terza o di quarta classe nei modi e per tutti gli effetti in questa legge stabiliti.