(Allegato F-art. 101)
 
                              Art. 101. 
 
  I lavori ai fiumi e torrenti che  avessero  per  unico  oggetto  la
conservazione di un ponte o di una strada pubblica, si eseguiscono  e
si mantengono a spese esclusive di quell'amministrazione a cui spetta
la conservazione del ponte o della strada. 
 
  Se essi gioveranno anche  ai  terreni  ed  altri  beni  pubblici  e
privati,  i  loro  proprietari  dovranno   concorrervi   in   ragione
dell'utile che ne risentiranno.