Art. 101. I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quell'amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada. Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i loro proprietari dovranno concorrervi in ragione dell'utile che ne risentiranno.