Art. 102. I minori corsi naturali di acque pubbliche distinti dai fiumi e torrenti colla denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, sono mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano o di quelli cui servono di scolo, e dai possessori od utenti delle loro acque. Per tale manutenzione e per regolare l'ordinamento dell'alveo dei suddetti corsi di acqua si stabiliscono consorzi in conformita' del disposto nel capo II di questo titolo, quando concorra l'assenso degl'interessati a seconda dell'art. 108.