(Allegato F-art. 102)
 
                              Art. 102. 
 
  I minori corsi naturali di acque pubbliche  distinti  dai  fiumi  e
torrenti colla denominazione di fossati, rivi  e  colatori  pubblici,
sono mantenuti dai proprietari dei beni  che  li  fronteggiano  o  di
quelli cui servono di scolo, e dai possessori od  utenti  delle  loro
acque. 
 
  Per tale manutenzione e per regolare l'ordinamento  dell'alveo  dei
suddetti corsi di acqua si stabiliscono consorzi in  conformita'  del
disposto nel capo II di  questo  titolo,  quando  concorra  l'assenso
degl'interessati a seconda dell'art. 108.