Art. 99. Le opere, che unicamente provvedono alla difesa dell'abitato di citta', villaggi e borgate contro un fiume o torrente, sono a carico del comune col concorso dei frontisti in ragione del rispettivo interesse, a modo di consorzio. Alloraquando pero' si dovessero costruire ripari od argini di una spesa sproporzionata alle forze del comune e dei particolari interessati, oltre al concorso a cui potra' essere chiamata la provincia, sara' dal Governo accordato un sussidio sui fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.