(Allegato F-art. 99)
 
                              Art. 99. 
 
  Le opere, che unicamente provvedono  alla  difesa  dell'abitato  di
citta', villaggi e borgate contro un fiume o torrente, sono a  carico
del comune col concorso  dei  frontisti  in  ragione  del  rispettivo
interesse, a modo di consorzio. 
 
  Alloraquando pero' si dovessero costruire ripari od argini  di  una
spesa  sproporzionata  alle  forze  del  comune  e  dei   particolari
interessati, oltre al  concorso  a  cui  potra'  essere  chiamata  la
provincia,  sara'  dal  Governo  accordato  un  sussidio  sui   fondi
annualmente stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.