ART. 215 (R) (Sospensione amministrativa della riscossione) 1. In applicazione dell'articolo 28, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all'ufficio puo' sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
Nota all'art. 215: - Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.), cosi' recita: "Art. 28. (Sospensione amministrativa della riscossione). - 1. In caso di impugnazione del ruolo, il soggetto creditore puo', con provvedimento motivato, sospendere la riscossione anche per le entrate diverse da quelle elencate dall'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.".