ART. 215 (R)
           (Sospensione amministrativa della riscossione)

   1.  In  applicazione  dell'articolo 28, del decreto legislativo 26
febbraio  1999,  n.  46,  in  caso  di  impugnazione  del  ruolo,  il
funzionario  addetto all'ufficio puo' sospendere la riscossione sulla
base  di  criteri  determinati con decreto dirigenziale del Ministero
della giustizia.
 
          Nota all'art. 215:
              -   Il  testo  dell'art.  28  del  decreto  legislativo
          26 febbraio  1999,  n.  46 (Riordino della disciplina della
          riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge
          28 settembre 1998, n. 337.), cosi' recita:
              "Art.    28.    (Sospensione    amministrativa    della
          riscossione).  -  1.  In caso di impugnazione del ruolo, il
          soggetto   creditore   puo',  con  provvedimento  motivato,
          sospendere  la  riscossione anche per le entrate diverse da
          quelle   elencate   dall'art.  2  del  decreto  legislativo
          31 dicembre 1992, n. 546.".