ART. 216 (R)
(Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure
esecutive e rimborso delle somme  versate  al  debitore  per indebiti
                             pagamenti)

   1.  In applicazione dell'articolo 17, comma 6, e dell'articolo 26,
del  decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112, il funzionario
addetto  all'ufficio  emette  gli  ordini di pagamento a valere sulle
aperture  di credito disposte con le modalita' dell'articolo 185, per
il  rimborso  al  concessionario  delle spese relative alle procedure
esecutive  e  delle  somme  versate  al  debitore che ha pagato somme
iscritte a ruolo riconosciute indebite.
 
          Nota all'art. 216:
              -  Si  trascrivono  gli  articoli 17, comma 6, e 26 del
          decreto legislativo. n. 112/1999:
              "17. (Remunerazione del servizio). - (Omissis).
              6.  Al  concessionario  spetta  il rimborso delle spese
          relative  alle  procedure  esecutive,  sulla  base  di  una
          tabella  approvata con decreto del Ministero delle Finanze,
          con  il  quale  sono  altresi'  stabilite  le  modalita' di
          erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico:
                a) dell'ente  creditore,  se il ruolo viene annullato
          per   effetto   dei   provvedimenti  di  sgravio  o  se  il
          concessionario    ha    trasmesso   la   comunicazione   di
          inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 1;
                b) del debitore, negli altri casi.".
              "Art.  26.  (Rimborso  delle  somme  iscritte  a  ruolo
          riconosciute  indebite). - 1. Se le somme iscritte a ruolo,
          pagate  dal  debitore,  sono  riconosciute indebite, l'ente
          creditore   incarica  dell'effettuazione  del  rimborso  il
          concessionario,  che  provvede  al pagamento nei successivi
          sessanta giorni, anticipando le relative somme.
              2.  L'ente  creditore  restituisce al concessionario le
          somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle
          stesse   gli   interessi  legali  a  decorrere  dal  giorno
          dell'effettuazione del rimborso al debitore.
              3.  Le  modalita'  di  esecuzione  dei  rimborsi  e  di
          restituzione  al concessionario delle somme anticipate sono
          stabilite  con  decreto  del  Ministero  delle  finanze, di
          concerto  con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica.
              4.  Se  le  somme  iscritte  a  ruolo sono riconosciute
          indebite prima del pagamento del contribuente, si rettifica
          il  ruolo  secondo  modalita' definite nel decreto previsto
          dal comma 3.
              5.  Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con
          proprio  provvedimento,  determinare  modalita' di rimborso
          differenti da quelle previste dai commi da 1 a 4.".