ART. 216 (R) (Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti) 1. In applicazione dell'articolo 17, comma 6, e dell'articolo 26, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il funzionario addetto all'ufficio emette gli ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte con le modalita' dell'articolo 185, per il rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e delle somme versate al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.
Nota all'art. 216: - Si trascrivono gli articoli 17, comma 6, e 26 del decreto legislativo. n. 112/1999: "17. (Remunerazione del servizio). - (Omissis). 6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle Finanze, con il quale sono altresi' stabilite le modalita' di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico: a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto dei provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 1; b) del debitore, negli altri casi.". "Art. 26. (Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite). - 1. Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che provvede al pagamento nei successivi sessanta giorni, anticipando le relative somme. 2. L'ente creditore restituisce al concessionario le somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell'effettuazione del rimborso al debitore. 3. Le modalita' di esecuzione dei rimborsi e di restituzione al concessionario delle somme anticipate sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 4. Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima del pagamento del contribuente, si rettifica il ruolo secondo modalita' definite nel decreto previsto dal comma 3. 5. Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalita' di rimborso differenti da quelle previste dai commi da 1 a 4.".