(Allegato F-art. 104)
 
                              Art. 104. 
 
  Sono mantenute, per tutto cio' che non riguarda le  spese  poste  a
carico dello  Stato  e  delle  provincie  dalla  presente  legge,  le
convenzioni e le  legittime  consuetudini  vigenti,  che  in  qualche
localita' disponessero diversamente da  quanto  e'  prescritto  negli
articoli precedenti. 
 
  Quando  tali  convenzioni  o  consuetudini  fossero  litigiose   od
incerte,  o  pel   cambiamento   delle   circostanze   fossero   rese
impraticabili od ingiuste, vengono le medesime rettificate e  ridotte
conformi alle prescrizioni della presente legge, salvi i diritti agli
eventuali indennizzi da esercitarsi innanzi ai tribunali competenti.