ART. 218 (R)
               (Dilazione o rateizzazione del credito)

   1.  Se  il credito e' rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al
primo inadempimento e' iscritto per l'intero o per il residuo.
   2.  Se  il credito e' dilazionato o rateizzato dopo l'iscrizione a
ruolo,   la   riscossione  mediante  ruolo  e'  sospesa  e  al  primo
inadempimento e' riavviata per l'intero o per il residuo.