ART. 219 (R)
                  (Annullamento per irreperibilita)

   1.  Quando la notifica dell'invito al pagamento si ha per eseguita
ai  sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, l'ufficio
annulla  il  credito,  previo  parere  conforme dell'Avvocatura dello
Stato,  ai sensi dell'articolo 265, del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, per gli importi ivi previsti.
 
          Note all'art. 219:
              -  L'art.  143  del  codice  di  procedura civile cosi'
          recita:
              "Art.  143.  (Notificazione  a  persona  di  residenza,
          dimora  e  domicilio sconosciuti). - Se non sono conosciuti
          la  residenza,  la dimora e il domicilio del destinatario e
          non vi e' il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale
          giudiziario  esegue  la  notificazione mediante deposito di
          copia  dell'atto  nella casa comunale dell'ultima residenza
          o,  se questa e' ignota, in quella del luogo di nascita del
          destinatario,   e   mediante   affissione  di  altra  copia
          nell'albo  dell'ufficio  giudiziario  davanti  al  quale si
          procede.
              Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne'
          quello  di  nascita,  l'ufficiale  giudiziario consegna una
          copia dell'atto al pubblico ministero.
              Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due
          commi  dell'articolo precedente, la notificazione si ha per
          eseguita  nel  ventesimo  giorno successivo a quello in cui
          sono compiute le formalita' prescritte.".
              -  Per  il  regio decreto n. 827/1924, v. nota all'art.
          210. Si trascrive il testo dell'art. 265:
              "Art.  265.  L'annullamento  dei  crediti  di  cui alla
          lettera  c)  del  precedente  art.  263,  e' ordinato dagli
          intendenti    di    finanza    per    tutti    i    crediti
          dell'amministrazione finanziaria, siano essi o non siano in
          carico a contabili dello Stato.
              Per  crediti  superiori  a  lire  5.000.000, occorre il
          conforme  avviso  della r. avvocatura erariale e per quelli
          superiori  alle lire 40.000.000 occorre inoltre il conforme
          voto del Consiglio di Stato.
              L'annullamento   dei   crediti   riguardanti  le  altre
          amministrazioni  e'  ordinato su proposta documentata dalle
          amministrazioni  stesse,  con  decreto  del Ministero delle
          finanze su conforme parere dell'avvocatura erariale, per le
          partite  d'importo  superiore  alle lire 5.000.000 e per le
          partite  superiori  alle lire 40.000.000 su conforme parere
          dell'avvocatura stessa e del Consiglio di Stato.
              Tutti  i  decreti  di annullamento sono sottoposti alla
          registrazione della Corte dei conti.