ART. 220 (R)
                  (Annullamento per insussistenza)

   1.  In  tutti  i  casi  in  cui  il credito e' estinto legalmente,
l'ufficio    provvede    direttamente   all'annullamento   ai   sensi
dell'articolo 267, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
   2.  Se  il  credito  e'  gia'  iscritto  a  ruolo  e'  discaricato
automaticamente.
 
          Nota all'art. 220:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 267, primo comma, del
          regio decreto n. 827/1924:
              "Per  la  eliminazione  totale o parziale, dai registri
          ove  sono inscritti, di quei crediti che, essendo in carico
          di  contabili  dello Stato, vengono riconosciuti in tutto o
          in   parte   insussistenti   per  la  gia'  seguita  legale
          estinzione,   o   perche'   indebitamente   o  erroneamente
          liquidati,  provvedono  le singole amministrazioni con atti
          da unirsi ai conti giudiziali dei contabili.".