Art. 310.
(Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo dei direttori degli
                    istituti di sperimentazione)

  I   direttori   degli   istituti   di   sperimentazione  agraria  e
talassografica  sono collocati a riposo al compimento del 75° anno di
eta'.
  Al  compimento  del  70°  anno di eta' sono collocati fuori ruolo a
disposizione  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle foreste ed i
relativi  posti  di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni vigenti.
  Ai   direttori  fuori  ruolo  spetta  lo  stesso,  trattamento  del
personale di ruolo agli effetti economici e di carriera.
  I  direttori d'istituto di sperimentazione agraria e talassografica
collocati  fuori  ruolo  ai sensi del precedente comma, sono tenuti a
svolgere  attivita' scientifiche secondo le modalita' da determinarsi
dal ministero.
  I  direttori  possono inoltre essere dispensati dal servizio previo
motivato   parere   della   sezione   la   del   Consiglio  superiore
dell'agricoltura  e  foreste nei casi e con le modalita' previste dal
presente, decreto.