Art. 142 
                            Delega di voto 
 
    1. La delega di voto e' sottoscritta dal delegante, e' revocabile 
  e  puo'  essere  conferita  soltanto  per  singole  assemblee  gia'
  convocate, con effetto per le  eventuali  convocazioni  successive;
  essa non puo' essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome
  del delegato e le istruzioni di voto. 
    2. La delega puo' essere conferita anche solo per alcune delle 
  proposte di voto indicate nel modulo di delega. Le  azioni  per  le
  quali e' stata conferita la delega, anche parziale, sono  computate
  ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.