(Allegato F-art. 107)
 
                              Art. 107. 
 
  I comuni possono essere chiamati  a  far  parte  dei  consorzi  per
argini e ripari sui fiumi e torrenti, quando tali opere giovino  alla
difesa dei loro abitati, quando si tratti d'impedire i disalveamenti,
e finalmente quando i lavori possono  coadiuvare  alla  conservazione
del valore imponibile del rispettivo territorio.