Art. 110. Quando gli interessi di un consorzio si estendano a territori di diverse provincie, la costituzione di esso e' riservata al Ministero, sentiti i rispettivi Consigli provinciali. Potra' essere istituito per legge un consorzio generale di piu' provincie e di piu' consorzi speciali che hanno interesse in un determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a grandi opere di difesa, rettificazione, inalveamento, ed alla loro manutenzione.