(Allegato F-art. 110)
 
                              Art. 110. 
 
  Quando gli interessi di un consorzio si estendano  a  territori  di
diverse provincie, la costituzione di esso e' riservata al Ministero,
sentiti i rispettivi Consigli provinciali. 
 
  Potra' essere istituito per legge un  consorzio  generale  di  piu'
provincie e di piu' consorzi  speciali  che  hanno  interesse  in  un
determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a  grandi  opere
di difesa, rettificazione, inalveamento, ed alla loro manutenzione.