ART. 221 (R)
       (Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari)

   1.  Nei  casi  in  cui  si applica l'articolo 338, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,  l'ufficio
provvede  a  tenere  informato  l'ufficio  finanziario in ordine alle
vicende  relative  all'eventuale  sequestro  della  merce oggetto del
contrabbando.
 
          Nota all'art. 221:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
          1973,  n.  43,  recante "Approvazione del testo unico delle
          disposizioni  legislative  in  materia  doganale"  e' stato
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80. L'art. 338 cosi' recita:
              "Art.   338.   (Obbligo   del   pagamento  dei  diritti
          doganali).  Il  pagamento  della  multa  o dell'ammenda non
          esime  dall'obbligo  del  pagamento  dei  diritti doganali,
          salvo  il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia
          stata sequestrata.
              A  tale  pagamento  e'  obbligato,  solidalmente con il
          colpevole del contrabbando, anche il ricettatore.".