Art. 145 
                       Emissioni delle azioni 
 
  1. Le societa' italiane con azioni  ordinarie  quotate  in  mercati
regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione  Europea  possono
emettere azioni prive del diritto  di  voto,  dotate  di  particolari
privilegi di natura patrimoniale. 
  2. L'atto costitutivo determina il  contenuto  del  privilegio,  le
condizioni, i limiti, le modalita' e i termini per il suo  esercizio;
stabilisce altresi' i diritti spettanti agli azionisti  di  risparmio
in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o  di
risparmio. 
  3.  Le  azioni  devono  contenere,  in  aggiunta  alle  indicazioni
prescritte dall'articolo 2354 del codice civile, la denominazione  di
"azioni di risparmio" e l'indicazione dei privilegi che le assistono; 
le  azioni  possono  essere   al   portatore,   salvo   il   disposto
dell'articolo 2355, secondo  comma,  del  codice  civile.  Le  azioni
appartenenti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori  generali
devono essere nominative. 
  4. Il valore nominale complessivo delle  azioni  di  risparmio,  in
concorso con quelle delle azioni con voto limitato  emesse  ai  sensi
dell'articolo 2351 del codice civile, non puo' superare la meta'  del
capitale sociale. 
  5. Se, in conseguenza della riduzione  del  capitale  per  perdite,
l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a voto  limitato
supera la meta' del capitale sociale, il rapporto indicato nel  comma
4 deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni
ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. 
Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da  azioni  ordinarie
si e' ridotta al di sotto  del  quarto  del  capitale  sociale,  deve
essere riportata almeno al quarto entro  sei  mesi.  La  societa'  si
scioglie se il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio  e
con voto limitato non e' ristabilito entro i termini predetti. 
  6. Della parte di  capitale  sociale  rappresentata  da  azioni  di
risparmio  non  si   tiene   conto   ai   fini   della   costituzione
dell'assemblea e della validita'  delle  deliberazioni,  ne'  per  il
calcolo delle aliquote stabilite dall'articolo 2393, terzo  e  quarto
comma, del codice civile e degli articoli 125, 128 e 129 del presente
decreto. 
  7. Le azioni di risparmio possono essere  emesse  sia  in  sede  di
aumento   del   capitale   sociale,   osservando   le    disposizioni
dell'articolo 2441 del codice civile, sia in sede di  conversione  di
azioni gia' emesse, ordinarie o di altra  categoria;  il  diritto  di
conversione e' attribuito ai soci  con  deliberazione  dell'assemblea
ordinaria. 
  8. Salvo diversa disposizione dell'atto  costitutivo,  in  caso  di
aumento di capitale a pagamento per il quale non sia stato escluso  o
limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni  di  risparmio
hanno  diritto  di  opzione  su  azioni  di  risparmio  della  stessa
categoria ovvero, in mancanza o per la  differenza,  nell'ordine,  su
azioni di risparmio di altra categoria, su azioni privilegiate ovvero
su azioni ordinarie.