Art. 146 
                          Assemblea speciale 
 
    1. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio 
  delibera: 
      a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e 
  sull'azione di responsabilita' nei suoi confronti; 
      b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della 
  societa' che pregiudicano i diritti della categoria,  con  il  voto
  favorevole di tante azioni che rappresentino almeno  il  venti  per
  cento delle azioni della categoria; 
      c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla 
  tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo  e'
  anticipato dalla societa', che puo' rivalersi sugli utili spettanti
  agli azionisti di risparmio in eccedenza  al  minimo  eventualmente
  garantito; 
      d) sulla transazione delle controversie con la societa', con il 
  voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno  il  venti
  per cento delle azioni della categoria; 
      e) sugli altri oggetti d'interesse comune. 
    2. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e' 
  convocata dal rappresentante comune degli azionisti  di  risparmio,
  ovvero  dagli  amministratori  della  societa',  entro   due   mesi
  dall'emissione  o  dalla  conversione  della  azioni  e  quanto  lo
  ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da  tanti  possessori
  di azioni di risparmio che rappresentino  almeno  l'uno  per  cento
  delle azioni di risparmio della categoria.  Si  applica  l'articolo
  2406 del codice civile. 
    3. In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile 
  l'assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere  b)  e  d),
  delibera in prima e in seconda convocazione con voto favorevole  di
  tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il
  dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione
  l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque  sia  la
  parte di capitale rappresentata dai soci  intervenuti.  Si  applica
  l'articolo 2416 del codice civile.