(Allegato F-art. 114)
 
                              Art. 114. 
 
  Un consorzio istituito  per  l'eseguimento  di  un'opera  s'intende
continuativo  per  la  sua  perpetua  conservazione,  salvo  che   la
sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume  o  torrente
consenta  di  abbandonare  la  detta  opera;  od  una  variazione  di
circostanze obblighi ad ampliare, restringere, o comunque  modificare
il consorzio stesso. 
 
  La cessazione o le modificazioni essenziali del  consorzio  debbono
essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione
di un nuovo consorzio.