Art. 114. Un consorzio istituito per l'eseguimento di un'opera s'intende continuativo per la sua perpetua conservazione, salvo che la sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume o torrente consenta di abbandonare la detta opera; od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare, restringere, o comunque modificare il consorzio stesso. La cessazione o le modificazioni essenziali del consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo consorzio.