ART. 222 (L)
                       (Adempimento spontaneo)

   1.   Per   la  determinazione  delle  entrate  e  dei  modelli  di
versamento, i soggetti incaricati della riscossione, la remunerazione
del  servizio, i termini e le modalita' per il versamento delle somme
riscosse,  le  sanzioni  per  omesso  o  insufficiente versamento, le
inadempienze   nell'invio   di  dati,  si  applicano  rispettivamente
l'articolo  3,  comma 1, l'articolo 4, l'articolo 4 bis, commi 1, 3 e
4,  gli  articoli  8,  13,  14 e 15, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 237 e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 222:
              -  Per  il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 237,
          vedi nota all'art. 3.