ART. 223 (L)
                    (Riscossione mediante ruolo)

   1. Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto
dei  ruoli,  la  consegna del ruolo al concessionario, la cartella di
pagamento,  la  notificazione della stessa, le modalita' di pagamento
delle  somme  iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di
mora  e  l'imputazione  dei  pagamenti, si applicano gli articoli 17,
comma  1,  e  22  del  decreto  legislativo  26 febbraio 1999, n. 46,
l'articolo  12,  commi 1, 2 e 4, gli articoli 24, 25, commi 1, 2 e 3,
gli  articoli 26, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre 1973, n. 602; l'articolo 24, del decreto legislativo 13
aprile  1999,  n.  112,  e  gli  articoli  30  e  31  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602 e successive
modificazioni.
 
          Note all'art. 223:
              -  Per  il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
          vedi nota all'art. 215.
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602, vedi nota all'art. 157.
              -  Per  il  decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
          vedi nota all'art. 208.