ART. 225 (L)
                             (Esenzioni)

   1.  Per  le esenzioni, la riduzione di tasse, i diritti relativi a
procedure  esecutive  si  applicano gli articoli 47 e 48, del decreto
del   Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602  e
l'articolo  66,  comma  2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112 e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 225:
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602, v. nota all'art. 157.
              -  Per  il  decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
          vedi nota all'art. 208.