ART. 225 (L) (Esenzioni) 1. Per le esenzioni, la riduzione di tasse, i diritti relativi a procedure esecutive si applicano gli articoli 47 e 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.
Note all'art. 225: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, v. nota all'art. 157. - Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, vedi nota all'art. 208.