Art. 120. I progetti per costruzione o modificazione di argini e per altre opere idrauliche, quantunque d'interesse puramente consorziale, non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto. Quando l'opera sia di grande importanza, e quando concorrano nella spesa lo Stato e la provincia, il prefetto prima di omologarne il progetto, chiedera' l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici.