(Allegato F-art. 120)
 
                              Art. 120. 
 
  I progetti per costruzione o modificazione di argini  e  per  altre
opere idrauliche, quantunque d'interesse puramente  consorziale,  non
potranno eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto. 
 
  Quando l'opera sia di grande importanza, e quando concorrano  nella
spesa lo Stato e la provincia, il prefetto  prima  di  omologarne  il
progetto,  chiedera'  l'autorizzazione  al   Ministero   dei   lavori
pubblici.