Art. 124. Spetta esclusivamente all'autorita' amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere che nuociono al buon regime delle acque pubbliche, alla difesa e conservazione delle sponde, all'esercizio della navigazione, a quello delle derivazioni legalmente stabilite, ed all'animazione dei molini ed opifizi sovra le dette acque esistenti; e cosi' pure sulle condizioni di regolarita' dei ripari ed argini od altra opera qualunque, fatta entro gli alvei o contro le sponde. Quando l'opera, riconosciuta dannosa dall'autorita' amministrativa, sia di tal natura, che oltre ai provvedimenti di sua competenza per la modificazione o distruzione di essa, lasci ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sara' promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni gia' risolute in via amministrativa.