(Allegato F-art. 124)
 
                              Art. 124. 
 
  Spetta esclusivamente all'autorita' amministrativa  lo  statuire  e
provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere che  nuociono
al buon regime delle acque pubbliche,  alla  difesa  e  conservazione
delle  sponde,  all'esercizio  della  navigazione,  a  quello   delle
derivazioni legalmente stabilite, ed  all'animazione  dei  molini  ed
opifizi sovra le dette acque esistenti; e cosi' pure sulle condizioni
di regolarita' dei ripari ed argini od altra opera  qualunque,  fatta
entro gli alvei o contro le sponde. 
 
  Quando l'opera, riconosciuta dannosa dall'autorita' amministrativa,
sia di tal natura, che oltre ai provvedimenti di sua  competenza  per
la modificazione o distruzione di essa, lasci ragione a  risarcimento
di danni, la  relativa  azione  sara'  promossa  dinanzi  ai  giudici
ordinari, i quali non potranno discutere le questioni  gia'  risolute
in via amministrativa.