Art. 125. Il Governo del Re stabilisce le norme da osservarsi nella custodia degli argini dei fiumi o torrenti, e nell'eseguimento dei lavori, cosi' di loro manutenzione, come di riparazione o nuova costruzione; e cosi' pure stabilisce le norme per il servizio della guardia, da praticarsi in tempo di piena, lungo le arginature, che sono mantenute a cura o col concorso dello Stato.