(Allegato F-art. 125)
 
                              Art. 125. 
 
  Il Governo del Re stabilisce le norme da osservarsi nella  custodia
degli argini dei fiumi o torrenti,  e  nell'eseguimento  dei  lavori,
cosi' di loro manutenzione, come di riparazione o nuova  costruzione;
e cosi' pure stabilisce le norme per il servizio  della  guardia,  da
praticarsi in tempo di piena, lungo le arginature, che sono mantenute
a cura o col concorso dello Stato.