Art. 126. In caso di piena o di pericolo d'inondazione, di rotte di argini, di disalveamento od altri simili disastri, chiunque, sull'invito dell'autorita' governativa o comunale, e' tenuto ad accorrere alla difesa degli argini, ripari e sponde dei fiumi e torrenti, somministrando tutto quanto e' necessario e di cui puo' disporre, salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro coloro cui incombe la conservazione degli argini e ripari, o di coloro a cui vantaggio torna la difesa delle sponde. In qualunque caso d'urgenza, i comuni interessati, e come tali designati o dai vigenti regolamenti o dall'autorita' amministrativa provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sempre l'anzidetto diritto, quel numero di operai, carri e bestie, che verra' loro richiesto.