(Allegato F-art. 126)
 
                              Art. 126. 
 
  In caso di piena o di pericolo d'inondazione, di rotte  di  argini,
di disalveamento od  altri  simili  disastri,  chiunque,  sull'invito
dell'autorita' governativa o comunale, e' tenuto  ad  accorrere  alla
difesa  degli  argini,  ripari  e  sponde  dei  fiumi   e   torrenti,
somministrando tutto quanto e' necessario e  di  cui  puo'  disporre,
salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro coloro cui incombe
la conservazione degli argini e ripari, o di coloro a  cui  vantaggio
torna la difesa delle sponde. 
 
  In qualunque caso d'urgenza, i  comuni  interessati,  e  come  tali
designati o dai vigenti regolamenti o  dall'autorita'  amministrativa
provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sempre l'anzidetto diritto,
quel numero di operai, carri e bestie, che verra' loro richiesto.