Art. 151 
                               Poteri 
 
  1.  I  sindaci  possono,  anche  individualmente,   chiedere   agli
amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali  o  su
determinati affari nonche' procedere in  qualsiasi  momento  ad  atti
d'ispezione e di controllo. 
  2. Il collegio sindacale puo', previa comunicazione  al  presidente
del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci,  il
consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo e  avvalersi  di
dipendenti della societa' per l'espletamento delle proprie  funzioni.
I poteri di convocazione e di  richiesta  di  collaborazione  possono
essere esercitati anche da almeno due membri del collegio. 
  3. Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilita' del  sistema
amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la propria responsabilita'
e a proprie  spese,  possono  avvalersi,  anche  individualmente,  di
propri dipendenti e  ausiliari  che  non  si  trovino  in  una  delle
condizioni previste dall'articolo 148,  comma  3.  La  societa'  puo'
rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate. 
  4. Gli accertamenti  eseguiti  devono  risultare  dal  libro  delle
adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale da  tenersi,  a
cura del  collegio,  nella  sede  della  societa'.  Si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.