Art. 129. I possidenti interessati in tali lavori sono uniti in altrettanti comprensorii quanti possono essere determinati dalla comunanza d'interessi e dalla divisione territoriale del regno. I fondi che godono del benefizio di uno scolo comune formano un solo comprensorio; se pero' la estensione e le circostanze del canale cosi' richiedano, lo scolo potra' essere diviso in piu' tronchi, ed ogni tronco avra' il suo comprensorio.