Art. 38
                   Consigli comunali e provinciali

  1.  L'elezione  dei consigli comunali e provinciali, la loro durata
in  carica,  il  numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica
sono regolati dal presente testo unico.
  2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti
dallo   statuto,   e'   disciplinato  dal  regolamento,  approvato  a
maggioranza  assoluta,  che prevede, in particolare, le modalita' per
la  convocazione  e  per  la  presentazione  e  la  discussione delle
proposte.  Il  regolamento  indica altresi' il numero dei consiglieri
necessario per la validita' delle sedute, prevedendo che in ogni caso
debba  esservi  la  presenza  di  almeno  un  terzo  dei  consiglieri
assegnati  per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco
e il presidente della provincia.
  3.  I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa.
Con  norme  regolamentari i comuni e le province fissano le modalita'
per  fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
Nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  15.000  abitanti e nelle
province   possono   essere   previste   strutture  apposite  per  il
funzionamento  dei  consigli.  Con il regolamento di cui al comma 2 i
consigli  disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per
il   proprio   funzionamento  e  per  quello  dei  gruppi  consiliari
regolarmente costituiti.
  4.  I  consiglieri  entrano  in carica all'atto della proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la
relativa deliberazione.
  5.  I  consigli  durano  in  carica  sino  all'elezione  dei nuovi,
limitandosi,  dopo  la  pubblicazione  del  decreto  di indizione dei
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
  6.  Quando  lo  statuto  lo  preveda,  il  consiglio  si  avvale di
commissioni  costituite  nel proprio seno con criterio proporzionale.
Il  regolamento  determina i poteri delle commissioni e ne disciplina
l'organizzazione e le forme di pubblicita' dei lavori.
  7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi
i casi previsti dal regolamento.
  8.  Le  dimissioni  dalla  carica  di  consigliere,  indirizzate al
rispettivo   consiglio,   devono  essere  assunte  immediatamente  al
protocollo  dell'ente  nell'ordine  temporale  di presentazione. Esse
sono   irrevocabili,   non   necessitano   di  presa  d'atto  e  sono
immediatamente  efficaci.  Il  consiglio,  entro  e  non  oltre dieci
giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con
separate  deliberazioni,  seguendo  l'ordine  di  presentazione delle
dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga
qualora,   ricorrendone   i  presupposti,  si  debba  procedere  allo
scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.
  9.  In  occasione  delle  riunioni  del  consiglio  vengono esposte
all'esterno   degli  edifici,  ove  si  tengono,  la  bandiera  della
Repubblica  italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui
questi  esercita le rispettive funzioni e attivita'. Sono fatte salve
le  ulteriori  disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio
1998,   n.  22,  concernente  disposizioni  generali  sull'uso  della
bandiera italiana ed europea.