Articolo 39
           Presidenza dei consigli comunali e provinciali

1.  I  consigli  provinciali  e  i  consigli  comunali dei comuni con
popolazione  superiore  a  15.000  abitanti  sono  presieduti  da  un
presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.
Al  presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri
di  convocazione  e  direzione  dei  lavori  e  delle  attivita'  del
consiglio.  Quando  lo  statuto non dispone diversamente, le funzioni
vicarie  di  presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere
anziano  individuato secondo le modalita' di cui all'articolo 40. Nei
comuni  con  popolazione  sino  a  15.000  abitanti  lo  statuto puo'
prevedere la figura del presidente del consiglio.

2.  Il  presidente  del  consiglio comunale o provinciale e' tenuto a
riunire  il  consiglio  in  un termine non superiore ai venti giorni,
quando  lo  richiedano  un  quinto dei consiglieri, o il sindaco o il
presidente  della  provincia,  inserendo  all'ordine  del  giorno  le
questioni richieste.

3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  ai  15.000  abitanti il
consiglio   e'   presieduto  dal  sindaco  che  provvede  anche  alla
convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.

4.  Il  presidente  del consiglio comunale o provinciale assicura una
adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli
consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

5.  In  caso  di  inosservanza  degli  obblighi  di  convocazione del
consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.