Articolo 43
                       Diritti dei consiglieri

1.  I  consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa
su  ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno
inoltre  il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo
le  modalita'  dettate  dall'articolo  39,  comma  2, e di presentare
interrogazioni e mozioni.

2.  I  consiglieri  comunali  e provinciali hanno diritto di ottenere
dagli  uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonche'
dalle  loro  aziende  ed  enti  dipendenti,  tutte  le  notizie  e le
informazioni  in  loro  possesso,  utili all'espletamento del proprio
mandato.   Essi  sono  tenuti  al  segreto  nei  casi  specificamente
determinati dalla legge.

3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi
delegati  rispondono,  entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni
altra  istanza  di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le
modalita'  della presentazione di tali atti e delle relative risposte
sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

4.  Lo  statuto  stabilisce  i  casi  di  decadenza  per  la  mancata
partecipazione  alle  sedute  e  le relative procedure, garantendo il
diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.