Articolo 45
Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e
                          circoscrizionali

1.  Nei  consigli  provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio
che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche
se  sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella medesima lista
segue immediatamente l'ultimo eletto.

2.  Nel  caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo
59,  il  consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del
provvedimento  di  sospensione,  procede alla temporanea sostituzione
affidando  la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere
al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il
maggior  numero  di  voti.  La supplenza ha termine con la cessazione
della  sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla
surrogazione a norma del comma 1.