Articolo 51 
Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e  dei
                              consigli. 
 
                       Limitazione dei mandati 
 
1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della  provincia
e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di  cinque
anni. 
 
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di  sindaco
e di presidente della provincia non  e',  allo  scadere  del  secondo
mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. 
 
3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due  mandati
precedenti ha avuto durata inferiore  a  due  anni,  sei  mesi  e  un
giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.