Articolo 53

Dimissioni,  impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso
            del sindaco o del presidente della provincia

1.  In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso
del  sindaco  o del presidente della provincia, la giunta decade e si
procede  allo  scioglimento  del  consiglio. Il consiglio e la giunta
rimangono  in  carica  sino  alla  elezione del nuovo consiglio e del
nuovo  sindaco  o  presidente  della  provincia.  Sino  alle predette
elezioni,  le  funzioni  del sindaco e del presidente della provincia
sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

2.  Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il
presidente  della  provincia  in  caso  di  assenza  o di impedimento
temporaneo,  nonche'  nel  caso  di  sospensione dall'esercizio della
funzione ai sensi dell'articolo 59.

3.  Le  dimissioni  presentate  dal  sindaco  o  dal presidente della
provincia  diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di
20  giorni  dalla  loro  presentazione  al  consiglio. In tal caso si
procede  allo  scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale
nomina di un commissario.

4.  Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in
ogni  caso  la decadenza del sindaco o del presidente della provincia
nonche' delle rispettive giunte.