Art. 34. Disposizioni transitorie e finali 1. Il Ministro della difesa, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento generale dell'Arma dei carabinieri in materia di organizzazione e funzionamento delle caserme, addestramento, svolgimento del servizio istituzionale e compiti ed impiego del personale. Limitatamente alle parti relative ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il regolamento e' adottato di concerto con il Ministro dell'interno. 2. La carica di cui all'articolo 25 non puo' essere conferita al generale di corpo d'armata che abbia gia' ricoperto l'incarico ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1984, n. 429. 3. Le disposizioni di legge e di regolamento che fanno riferimento all'Esercito, senza escludere espressamente l'Arma e che non afferiscono a materie oggetto di speciale disciplina per l'Arma stessa, si applicano, nei limiti in cui non contrastino con il presente decreto, all'Arma dei carabinieri. 4. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 14, comma 2, i corsi per la formazione di base degli ufficiali dei carabinieri del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono svolti presso l'Accademia militare dell'Esercito, secondo le modalita' concordate con lo Stato Maggiore dell'Esercito, previa selezione a cura del centro nazionale selezione e reclutamento dell'Arma. Agli allievi ufficiali dei carabinieri di cui al presente comma si applicano le norme sullo stato degli allievi ufficiali dell'Esercito frequentatori dei paritetici corsi dell'Accademia militare. 5. Sino al 31 dicembre 2006 incluso, ai fini delle modalita' di ammissione ai corsi di cui all'articolo 30, si prescinde dall'avvenuto compimento del periodo di comando. 6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Arma dei carabinieri, in riferimento ai compiti militari di cui al capo II del presente decreto e tenuto conto delle peculiarita' professionali, concorre con personale dei propri ruoli alle destinazioni in incarichi interforze e presso le rappresentanze diplomatiche all'estero. E' compito del Capo di Stato Maggiore della difesa individuare gli incarichi ai quali preporre personale dell'Arma dei carabinieri.
Nota all'art. 34: - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota all'art. 14. - Per i riferimenti relativi alla legge 4 agosto 1984, n. 429, v. nota all'art. 33; si riporta il testo dell'art. 1: "Art. 1. Il Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e' il generale di divisione in servizio permanente effettivo dell'Arma piu' anziano in ruolo. Viene nominato, su proposta del comandante generale, con decreto del Ministro della difesa. Il Ministro della difesa ha facolta', nell'interesse dell'amministrazione, di escludere, con provvedimento motivato, il generale di divisione piu' anziano e di procedere alla nomina del generale di divisione che lo segue in ordine di anzianita'. Il Vice comandante generale ha rango gerarchico preminente rispetto agli altri generali di divisione dei carabinieri".