Art. 34.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Il  Ministro  della  difesa, adotta, ai sensi dell'articolo 17,
comma   3,   della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni,  il  regolamento generale dell'Arma dei carabinieri in
materia    di   organizzazione   e   funzionamento   delle   caserme,
addestramento,  svolgimento  del  servizio istituzionale e compiti ed
impiego  del  personale. Limitatamente alle parti relative ai compiti
di  tutela  dell'ordine e della sicurezza pubblica, il regolamento e'
adottato di concerto con il Ministro dell'interno.
  2.  La  carica  di cui all'articolo 25 non puo' essere conferita al
generale  di  corpo  d'armata  che abbia gia' ricoperto l'incarico ai
sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1984, n. 429.
  3.  Le disposizioni di legge e di regolamento che fanno riferimento
all'Esercito,   senza   escludere  espressamente  l'Arma  e  che  non
afferiscono  a  materie  oggetto  di  speciale  disciplina per l'Arma
stessa,  si  applicano,  nei  limiti  in  cui  non contrastino con il
presente decreto, all'Arma dei carabinieri.
  4.  Nelle  more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo
14,  comma  2,  i corsi per la formazione di base degli ufficiali dei
carabinieri  del  ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono svolti
presso  l'Accademia  militare  dell'Esercito,  secondo  le  modalita'
concordate  con  lo  Stato Maggiore dell'Esercito, previa selezione a
cura  del  centro  nazionale selezione e reclutamento dell'Arma. Agli
allievi  ufficiali  dei  carabinieri  di  cui  al  presente  comma si
applicano  le norme sullo stato degli allievi ufficiali dell'Esercito
frequentatori dei paritetici corsi dell'Accademia militare.
  5.  Sino  al  31  dicembre 2006 incluso, ai fini delle modalita' di
ammissione   ai   corsi   di   cui   all'articolo  30,  si  prescinde
dall'avvenuto compimento del periodo di comando.
  6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Arma dei
carabinieri, in riferimento ai compiti militari di cui al capo II del
presente  decreto  e  tenuto  conto delle peculiarita' professionali,
concorre   con  personale  dei  propri  ruoli  alle  destinazioni  in
incarichi   interforze   e   presso  le  rappresentanze  diplomatiche
all'estero.  E'  compito  del  Capo  di  Stato  Maggiore della difesa
individuare  gli  incarichi ai quali preporre personale dell'Arma dei
carabinieri.
 
          Nota all'art. 34:
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota all'art. 14.
              -  Per i riferimenti relativi alla legge 4 agosto 1984,
          n.  429, v. nota all'art. 33; si riporta il testo dell'art.
          1:
              "Art.  1.  Il  Vice  comandante  generale dell'Arma dei
          carabinieri   e'  il  generale  di  divisione  in  servizio
          permanente effettivo dell'Arma piu' anziano in ruolo. Viene
          nominato,  su proposta del comandante generale, con decreto
          del Ministro della difesa.
              Il  Ministro  della  difesa ha facolta', nell'interesse
          dell'amministrazione,   di   escludere,  con  provvedimento
          motivato,  il  generale  di  divisione  piu'  anziano  e di
          procedere  alla  nomina  del  generale  di divisione che lo
          segue in ordine di anzianita'.
              Il   Vice   comandante  generale  ha  rango  gerarchico
          preminente  rispetto  agli  altri generali di divisione dei
          carabinieri".