Art. 76.
 (Cessione di crediti tributari da parte di enti locali e Camere di
                             commercio)

  1. Gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato
e  agricoltura,  per le entrate di cui all'articolo 18 della legge 29
dicembre  1993,  n. 580, e successive modificazioni, possono cedere a
terzi  a  titolo  oneroso  i  loro  crediti  tributari,  compresi gli
accessori  per interessi, sanzioni e penalita'. I rapporti tra l'ente
locale o la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
ed il cessionario sono regolati in via convenzionale.
  2. L'ente locale e la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  sono tenuti a garantire l'esistenza dei crediti al tempo
della  cessione,  ma  non  rispondono dell'insolvenza dei debitori. I
privilegi  e  le  garanzie  di qualunque tipo che assistono i crediti
oggetto  della  cessione conservano la loro validita' e il loro grado
di  favore  del  cessionario,  senza  bisogno  di alcuna formalita' o
annotazione.
  3. Le cessioni di cui al comma 1:
    a) non sono soggette all'articolo 1264 del codice civile;
    b)  danno  luogo  a  successione a titolo particolare nei diritti
ceduti.
  4.  Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti
alla  data  della  cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e
quarto,  del  codice  di  procedura  civile.  Nei  giudizi instaurati
successivamente a tale data, la legittimazione passiva spetta in ogni
caso all'ente locale.
  5.  Le  cessioni  di  cui  al  comma  1 sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.
 
          Note all'art. 76:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  18  della  legge
          29 dicembre  1993,  n.  580,  recante  "Riordinamento delle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura",
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7,
          S.O.:
              "Art.  18 (Finanziamento delle camere di commercio). 1.
          Al  finanziamento  ordinario  delle  camere di commercio si
          provvede mediante:
                a) i  contributi  a  carico  del bilancio dello Stato
          quale   corrispettivo   per   l'esercizio  di  funzioni  di
          interesse   generale   svolte   per  conto  della  pubblica
          amministrazione;
                b) il  diritto  annuale come determinato ai sensi dei
          commi 3, 4 e 5;
                c) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
          dalla   prestazione   di   servizi   e   quelli  di  natura
          patrimoniale;
                d) le  entrate  e  i  contributi  derivanti  da leggi
          statali,  da  leggi regionali, da convenzioni o previsti in
          relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
                e) i    diritti    di    segreteria    sull'attivita'
          certificativa  svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
          registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
                f) i  contributi  volontari, i lasciti e le donazioni
          di cittadini o di enti pubblici e privati;
                g) altre entrate e altri contributi.
              2.  Le  voci e gli importi dei diritti di segreteria di
          cui   alla   lettera e)  del  comma  1  sono  modificati  e
          aggiornati  con  decreto  del  Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          del  tesoro,  tenendo conto dei costi medi di gestione e di
          fornitura dei relativi servizi.
              3.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  di  concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica, determina ed
          aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre
          dell'anno    precedente,   sentite   l'Unioncamere   e   le
          organizzazioni  di categoria maggiormente rappresentative a
          livello  nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad
          ogni  singola  camera di commercio da parte di ogni impresa
          iscritta  o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da
          applicare  secondo  le  modalita'  di  cui  al comma 4, ivi
          compresi  gli  importi  minimi,  che  comunque  non possono
          essere  inferiori  a  quelli  dovuti in base alla normativa
          vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          disposizione,  e  quelli  massimi,  nonche' gli importi del
          diritto  dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono
          altresi'  determinati  gli  importi del diritto applicabili
          alle  unita'  locali,  nonche'  le modalita' e i termini di
          liquidazione,   accertamento  e  riscossione.  In  caso  di
          tardivo   o   omesso   pagamento  si  applica  la  sanzione
          amministrativa   dal   10   per  cento  al  100  per  cento
          dell'ammontare   del   diritto  dovuto,  nel  rispetto  dei
          princi'pi  e del procedimento di cui alla legge 24 novembre
          1981, n. 689.
              4.  Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato
          in base al seguente metodo:
                a) individuazione   del   fabbisogno  necessario  per
          l'espletamento  dei  servizi che il sistema delle camere di
          commercio   e'  tenuto  a  fornire  sull'intero  territorio
          nazionale,  in  relazione  alle  funzioni amministrative ed
          economiche   di   cui  all'articolo  2,  nonche'  a  quelle
          attribuite dallo Stato e dalle regioni;
                b) detrazione  dal  fabbisogno di cui alla lettera a)
          di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale
          di   efficienza  del  sistema  delle  camere  di  commercio
          nell'espletamento  delle  funzioni  amministrative, sentita
          l'Unioncamere;
                c) copertura  del fabbisogno mediante diritti annuali
          fissi  per  le  imprese  iscritte  o annotate nelle sezioni
          speciali   del   registro   delle   imprese,   e   mediante
          applicazione    di   diritti   commisurati   al   fatturato
          dell'esercizio  precedente,  per  gli altri soggetti d) nei
          primi   due  anni  di  applicazione  l'importo  non  potra'
          comunque  essere  superiore  del  20  per cento rispetto al
          diritto  annuale  riscosso  in  base alla normativa vigente
          alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
              5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una
          quota  del  diritto  annuale  da  riservare  ad un fondo di
          perequazione   istituito   presso   l'Unioncamere,  nonche'
          criteri  per la ripartizione del fondo stesso tra le camere
          di  commercio,  al  fine  di  rendere  omogeneo su tutto il
          territorio    nazionale   l'espletamento   delle   funzioni
          amministrative  attribuite  da leggi dello Stato al sistema
          delle camere di commercio.
              6.  Per  il  cofinanziamento  di  iniziative aventi per
          scopo  l'aumento  della produzione e il miglioramento delle
          condizioni  economiche della circoscrizione territoriale di
          competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni
          di   categoria maggiormente   rappresentative   a   livello
          provinciale,   possono   aumentare   per  gli  esercizi  di
          riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo
          del 20 per cento.".
              - Si riporta il testo dell'art. 1264 del Codice civile:
              "Art.  1264.  (Efficacia  della  cessione  riguardo  al
          debitore ceduto).
              La  cessione  ha  effetto  nei  confronti  del debitore
          ceduto  quando  questi l'ha accettata o quando gli e' stata
          notificata.
              Tuttavia,  anche prima della notificazione, il debitore
          che  paga  al  cedente  non  e' liberato, se il cessionario
          prova   che   il   debitore   medesimo   era  a  conoscenza
          dell'avvenuta cessione.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  111 del Codice di
          procedura civile:
              "Art.   111.  (Successione  a  titolo  particolare  nel
          diritto controverso).
              Se  nel  corso  del  processo si trasferisce il diritto
          controverso  per  atto  tra  vivi  a titolo particolare, il
          processo prosegue tra le parti originarie.
              Se  il  trasferimento  a  titolo  particolare avviene a
          causa  di  morte,  il processo e' proseguito dal successore
          universale o in suo confronto.
              In  ogni  caso  il successore a titolo particolare puo'
          intervenire  o  essere chiamato nel processo e, se le altre
          parti vi consentono, l'alienante o il successore universale
          puo' esserne estromesso.
              La  sentenza  pronunciata  contro  questi ultimi spiega
          sempre  i  suoi effetti anche contro il successore a titolo
          particolare  ed e' impugnabile anche da lui, salve le norme
          sull'acquisto   in   buona   fede   dei   mobili   e  sulla
          trascrizione.".