Art. 87.
                  (Utilizzo di risorse finanziarie)

  1. All'articolo 35 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma
3, e' aggiunto il seguente:
    "3-bis.  Le  risorse  non  utilizzate  per le finalita' di cui ai
commi  da  1  a  3  affluiscono al fondo unico di amministrazione del
Ministero  delle  finanze  per  essere  destinate, con i criteri e le
modalita'  stabiliti  dalla contrattazione collettiva integrativa, al
miglioramento  della  produttivita'  individuale e collettiva ed alla
formazione e alla incentivazione della mobilita' del personale".
 
          Note all'art. 87:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 35 della citata legge
          8 maggio 1998, n. 146, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              "Art.  35 (Disposizioni in materia di personale a tempo
          determinato). - 1. In applicazione del comma 59 dell'art. 1
          della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662, la selezione del
          personale  da  assumere,  per  periodi di tre mesi, avviene
          mediante concorso pubblico, su base territoriale regionale,
          intendendosi per tale anche quella della provincia autonoma
          di  Trento,  o  compartimentale  e consistente in una prova
          attitudinale  costituita da una serie di quesiti a risposta
          multipla  mirati  all'accertamento  del  grado  di  cultura
          generale e specifica.
              2.  Le assunzioni di personale, riferite esclusivamente
          a profili professionali appartenenti alla settima qualifica
          funzionale,  avvengono  nell'ambito  di ogni circoscrizione
          territoriale,  proporzionalmente  ai  risparmi  ottenuti ai
          sensi   del   citato  comma  59  dell'art.  1  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662.
              3.   La  relativa  graduatoria,  dopo  l'immissione  in
          servizio  del  primo  contingente,  rimane  aperta  fino ad
          esaurimento  e  da  essa,  attraverso scorrimento, verranno
          attinti   gli   impiegati   da  assumere  per  i  trimestri
          successivi,  utilizzando  anche gli ulteriori incrementi di
          risparmio verificatisi.
              3-bis.  Le  risorse  non utilizzate per le finalita' di
          cui  ai  commi  da  1  a  3  affluiscono  al fondo unico di
          amministrazione  del  Ministero  delle  finanze  per essere
          destinate,  con  i  criteri  e le modalita' stabiliti dalla
          contrattazione  collettiva  integrativa,  al  miglioramento
          della   produttivita'  individuale  e  collettiva  ed  alla
          formazione   e  alla  incentivazione  della  mobilita'  del
          personale.".