Art. 88.
             (Razionalizzazione delle procedure relative
                    ai corsi di riqualificazione)

  1.  Al  primo  periodo del comma 207 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre  1995,  n.  549, e successive modificazioni, dopo le parole:
"nella regione di destinazione individuata, in via provvisoria, sulla
base  della posizione occupata nella graduatoria formata per la prova
selettiva",  sono  inserite  le  seguenti:  "ovvero  in altra regione
nell'ipotesi  in  cui  il numero dei partecipanti, significativamente
modesto,  renda  non  economica  l'organizzazione  di specifici corsi
nella regione medesima,".
 
          Note all'art. 88:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 3, comma 207, della
          citata   legge   28 dicembre   1995,  n.  549,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              "Art. 3. 1. - 206. (Omissis).
              207.   I   candidati  che  abbiano  superato  la  prova
          selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono ammessi
          a  partecipare ai corsi di cui alla lettera a) del medesimo
          comma,  nella  regione  di destinazione individuata, in via
          provvisoria,  sulla  base  della  posizione  occupata nella
          graduatoria  formata per la prova selettiva ovvero in altra
          regione  nell'ipotesi  in  cui  il numero dei partecipanti,
          significativamente    modesto,    renda    non    economica
          l'organizzazione di specifici corsi nella regione medesima,
          e  nel  limite  dei  posti disponibili aumentati del 20 per
          cento;  la  mancata  partecipazione  al  corso  comporta la
          decadenza  della  graduatoria  di riqualificazione. I posti
          non  attribuiti  per  mancanza  di idonei nelle graduatorie
          regionali  sono  assegnati  secondo  una  graduatoria unica
          nazionale  degli  idonei  compilata sulla base dei punteggi
          conseguiti.   Nei   confronti   dei   candidati  dichiarati
          vincitori che non assumono servizio in alcuna delle regioni
          indicate nella domanda di partecipazione sono recuperate le
          somme  corrisposte  a titolo di trattamento di missione per
          la frequenza del corso.
              208. 244. (Omissis).".