Art. 51 (Dichiarazioni) 1. Chi richiede la pubblicazione deve dichiarare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi; il luogo di loro residenza, la loro liberta' di stato; se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinita', di adozione o di affiliazione, a termini dell'articolo 87 del codice civile, se gli sposi hanno gia' contratto precedente matrimonio; se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli articoli 85 e 88 del codice civile. 2. L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e puo' acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
Note all'art. 51: - Si riporta il testo degli articoli 85, 87 e 88 del codice civile: "Art. 85 (Interdizione per infermita' di mente). - Non puo' contrarre matrimonio l'interdetto per infermita' di mente. Se l'istanza di interdizione e' soltanto promossa, il pubblico ministero puo' richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non puo' aver luogo finche' la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato. Art. 87 (Parentela, affinita', adozione e affiliazione). - Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini: 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale e' stata pronunziata la cessazione degli effetti civili; 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona; 8) l'adottato e i figli dell'adottante; 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato. I divieti contenuti ai numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione. I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale. Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, puo' autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione puo' essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinita' deriva da un matrimonio dichiarato nullo. Il decreto e' notificato agli interessati e al pubblico ministero. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84. Art. 88 (Delitto) Non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l'una e' stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non e' pronunziata sentenza di proscioglimento.