Art. 51
                           (Dichiarazioni)

   1.  Chi  richiede  la  pubblicazione  deve  dichiarare il nome, il
cognome,  la data e il luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi;
il  luogo  di  loro  residenza, la loro liberta' di stato; se tra gli
sposi  esiste  un  qualche impedimento di parentela, di affinita', di
adozione  o  di  affiliazione,  a termini dell'articolo 87 del codice
civile,  se  gli sposi hanno gia' contratto precedente matrimonio; se
alcuno  degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli articoli
85 e 88 del codice civile.
   2.  L'ufficiale  dello  stato  civile  deve verificare l'esattezza
della  dichiarazione  di  cui  al  comma 1 e puo' acquisire d'ufficio
eventuali  documenti  che ritenga necessari per provare l'inesistenza
di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.
 
          Note all'art. 51:

             -  Si  riporta  il  testo degli articoli 85, 87 e 88 del
          codice civile:

             "Art.  85  (Interdizione per infermita' di mente). - Non
          puo'  contrarre  matrimonio  l'interdetto per infermita' di
          mente.
             Se  l'istanza  di  interdizione e' soltanto promossa, il
          pubblico  ministero  puo'  richiedere  che  si  sospenda la
          celebrazione  del  matrimonio;  in tal caso la celebrazione
          non  puo' aver luogo finche' la sentenza che ha pronunziato
          sull'istanza non sia passata in giudicato.
             Art. 87 (Parentela, affinita', adozione e affiliazione).
          - Non possono contrarre matrimonio fra loro:

          1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi
             o naturali;
          2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini:
          3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
          4) gli  affini in linea retta il divieto sussiste anche nel
             caso  in cui l'affinita' deriva da matrimonio dichiarato
             nullo  o  sciolto o per il quale e' stata pronunziata la
             cessazione degli effetti civili;
          5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
          6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
          7) i figli adottivi della stessa persona;
          8) l'adottato e i figli dell'adottante;
          9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il
             coniuge dell'adottato.

             I  divieti  contenuti  ai  numeri  6),  7), 8) e 9) sono
          applicabili all'affiliazione.
             I  divieti  contenuti  nei  numeri  2) e 3) si applicano
          anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.
             Il  tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto
          emesso   in   camera  di  consiglio,  sentito  il  pubblico
          ministero, puo' autorizzare il matrimonio nei casi indicati
          dai  numeri  3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di
          filiazione naturale. L'autorizzazione puo' essere accordata
          anche  nel  caso  indicato dal numero 4, quando l'affinita'
          deriva da un matrimonio dichiarato nullo.

             Il  decreto e' notificato agli interessati e al pubblico
          ministero.

             Si  applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e
          sesto dell'art. 84.

             Art.  88  (Delitto) Non possono contrarre matrimonio tra
          loro  persone  delle  quali  l'una  e' stata condannata per
          omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.
             Se  ebbe  luogo  soltanto  rinvio  a  giudizio ovvero fu
          ordinata  la  cattura,  si  sospende  la  celebrazione  del
          matrimonio  fino  a  quando  non e' pronunziata sentenza di
          proscioglimento.